L'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati è disciplinato con legge provinciale n. 12/1995 e riguarda i soggetti che forniscono servizio di alloggio in non più di sei camere o quattro appartamenti ammobiliati ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale. Il servizio di alloggio comprende i servizi tradizionalmente connessi quali la somministrazione di pasti e bevande.
Non sono soggette alla legge appena citata le locazioni di camere ed appartamenti nel caso in cui il vitto e l'alloggio non vengono prestati in forma imprenditoriale purchè non venga svolta un'attività di promozione e a condizione che entro l'arco di un anno non vengano conclusi più di quattro contratti d'affitto per camera rispettivamente appartamento. Per tale ipotesi non è prevista la preventiva denuncia.
Chi intende invece esercitare l'attività di cui all'comma 1, ne deve fare preventiva denuncia scritta al sindaco competente per territorio, indicando, oltre alle generalità, il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e il rispettivo numero di posti letto. L'interessato deve inoltre provvedere alla classificazione delle camere e degli appartamenti in base al loro standard qualitativo e alla loro dotazione.
Requisiti:
• disponibilità e idoneità dei locali
Documenti:
• denuncia dell'attività
• atto comprovante la disponibilità dei locali
• planimetria dei locali e numero e data della licenza d'uso
• planimetria con indicazione dei parcheggi
• parere sanitario se vengono somministrati pasti e bevandemodulo di autoclassificazione
Tutte le informazioni su questo servizio si trovano nella Rete Civica